Coronavirus, la circolare del Ministero: l’età non è requisito sufficiente

L’età come parametro non sufficiente. In base alla circolare del Ministero della Salute sui lavoratori fragili, per stabilire se un soggetto è a rischio infezione da Covid-19 non basta il solo criterio dell’età.

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Il solo parametro dell’età non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. A chiarire la situazione, l’intervento della circolare n. 13 del 4 settembre del Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali, sui cosiddetti lavoratori fragili al tempo dell’emergenza Coronavirus. Secondo il documento ufficiale, il lavoratore in questione deve dimostrare di avere patologie che in caso di infezione da coronavirus potrebbero determinare “un esito più grave o infausto” della malattia.

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Disposizioni della circolare ministeriale

Non è, dunque, rilevabile alcun automatismo tra l’età del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità. Non basta aver superato i 55 anni per sentirsi a rischio e chiedere di essere esentati da alcune attività ma va chiesta al datore di lavoro “l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria in ragione dell’esposizione al rischio Covid in presenza di patologie con scarso compenso clinico” (come ad esempio le malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche). Inoltre, nella circolare, si rileva che i dati più consolidati hanno messo in luce una serie di aspetti: il rischio di contagio non è significativamente differente nelle varie fasce di età lavorativa; il 96,1% dei soggetti deceduti presenta una o più comorbilità e precisamente il 13,9% presentava una patologia, il 20,4% due patologie, il 61,8% ne presentava tre o più; le patologie più frequenti erano rappresentate da malattie cronico degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renane e da malattie dismetaboliche.

Come devono comportarsi i “lavoratori fragili”

Per chiedere l’esenzione dal lavoro o l’attivazione di misure di sorveglianza sanitaria al datore, i lavoratori fragili dovranno “…allegare alle richieste di visita, la documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata”, si legge nel documento, in cui si specifica che alcuni datori devono avere la figura del medico competente, che deve occuparsi dei dipendenti, oppure all’Inail. Valutate le mansioni del lavoratore, il medico a sua volta “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio di Sars-Cov-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative”. La visita va ripetuta periodicamente.

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L’andamento crescente dell’incidenza della mortalità all’aumentare dell’età è correlabile alla prevalenza maggiore di queste patologie nelle fasce più elevate dell’età lavorativa; in aggiunta a queste patologie, sono state riscontrate altre a carico del sistema immunitario e oncologiche non necessariamente correlabili all’aumentare dell’età.

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