Nuovo decreto Covid, niente zona gialla ad aprile: tutte le novità

Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto legge Covid: le regole entreranno in vigore il 7 aprile e resteranno valide fino al termine del mese.

nuovo decreto, ecco le regole: niente zone gialle ad aprile
Credit: Emanuele Cremaschi/Getty Images

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge Covid che sarà in vigore dal 7 al 30 aprile per regolare le settimane successive alla Pasqua. Complessivamente, il provvedimento introduce le misure urgenti per il contenimento dell’epidemia, in materia di vaccinazioni, di giustizia e di concorsi pubblici. Prorogato lo stop alle zona gialla: fino alla fine del mese l’Italia resterà arancione e rossa, ma nel caso in cui la curva epidemiologica dovesse scendere potrebbero essere riaperte in anticipo con una deroga alcune attività.

È possibile che la Cabina di regia possa fare una prima valutazione tra il 15 e il 20 aprile: i parametri per le riaperture riguarderebbero il numero dei contagi e dei vaccini somministrati. Se i dati dovessero risultare incoraggianti, bar e ristoranti potrebbero aprire a pranzo. In caso contrario fino al 30 aprile dovranno restare chiusi per tutta la giornata con la possibilità di asporto e consegna a domicilio. Per i bar l’asporto è consentito fino alle 18 mentre per ristoranti, enoteche e vinerie fino alle 22.

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Nuovo decreto Covid: gli spostamenti ad aprile

Il Consiglio dei ministri ha confermato il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra le Regioni, “salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, come anche la possibilità di assistere un parente malato e non autosufficiente.

Nelle zone arancioni è permesso uno spostamento giornaliero di massimo due persone conviventi, oltre ai minori di 14 anni, verso una sola abitazione privata abitata all’interno del comune di residenza. Nelle zone rosse invece vige il divieto di andare a trovare parenti o amici una volta al giorno anche in ambito comunale. Confermato il coprifuoco, con il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 5. Per motivare qualsiasi spostamento è necessario compilare l’autocertificazione.

Per quanto riguarda le seconde case, sarà possibile raggiungerle anche in zona rossa, nel caso in cui le ordinanze dei presidenti delle Regioni lo permettano. Nell’eventualità può andare soltanto il nucleo familiare convivente se la casa è disabitata. Inoltre occorre dimostrare di essere proprietario o affittuario dell’abitazione da una data antecedente al 14 gennaio 2021.

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Scuole in presenza fino alla prima media

Gli studenti di tutta Italia fino alla prima media torneranno in classe anche se in zona rossa. È questa la novità approvata dal governo, che vieta inoltre ai presidenti delle Regioni e ai sindaci di emanare ordinanze più restrittive per sospendere l’attività in presenza. Nei territori in area rossa gli alunni dalla seconda media in su continueranno a seguire la didattica a distanza, con la possibilità di recarsi in classe per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone arancioni invece dalla seconda media in poi è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca.

Concorsi pubblici

Il nuovo decreto prevede lo sblocco dei concorsi pubblici con una prova scritta e una prova orale, con modalità decentrate, per il reclutamento del personale non dirigenziale. Inoltre si prevedono modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. Dal 3 maggio i concorsi riprenderanno poi in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Scudo penale

Il nuovo decreto del Consiglio dei ministri prevede uno scudo penale relativo alle lesioni o al decesso di un paziente avvenuto in seguito alla somministrazione del vaccino. Nel dettaglio, si legge nel testo: “Per quanto previsto dagli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.

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Vaccino obbligatorio per il personale sanitario

Il governo ha predisposto l’obbligo di vaccinazione per medici, infermieri e farmacisti. Le Regioni, secondo quanto stabilito dal nuovo decreto, sono obbligate a indicare all’Asl i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. I professionisti sanitari che rifiuteranno la dose potranno essere adibiti ad altre mansioni, ove possibile, o sospesi dal diritto di svolgere prestazioni che implicano contatti interpersonali. La sospensione durerà al massino fino al 31 dicembre 2021.

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