Multato per violazione del coprifuoco: il giudice di pace annulla la sanzione

Giudice di pace annulla la sanzione irrogata per violazione del coprifuoco. “Misura incostituzionale, limita le libertà personali”

(Getty Images)

Marco Dialuce, studente al secondo anno di giurisprudenza, ha davanti a sé una carriera da principe del foro: infatti, non ancora laureato e quindi abilitato all’esercizio della professione legale, ha inoltrato il ricorso, per conto di un amico, sanzionato per aver violato il coprifuoco per andare a trovare la fidanzata, al giudice di pace che lo ha accolto annullando la sanzione di 573 euro (373 in caso di pagamento entro cinque giorni) comminata al ricorrente e condannando la Prefettura di Macerata, in qualità di rappresentante del governo, al pagamento delle spese processuali.

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“Ho difeso il mio amico ai sensi dell’articolo 317 del codice di procedura civile, il quale permette a un soggetto sanzionato di farsi rappresentare da una persona di fiducia, che può anche non essere avvocato, nelle cause per multe di entità inferiore a 1.100 euro. Ho fondato il ricorso – ha spiegato Dialuce – sull’incostituzionalità del coprifuoco trattandosi di una misura restrittiva della libertà personale. Nel nostro ordinamento giuridico l’obbligo di permanenza domiciliare è una sanzione di tipo penale e solo il giudice con atto motivato può disporla. Pertanto, è incostituzionale disporre un coprifuoco attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è un atto amministrativo gerarchicamente inferiore alla legge, e lo sarebbe anche se fosse disposto con un atto avente forza di legge”.

 

Giudice di pace annulla sanzione per violazione del coprifuoco. “Non esistono deroghe ai principi costituzionali”

“Non esistono deroghe ai principi costituzionali se non in caso di guerra – ha precisato – e anche l’emanazione dello stato di emergenza è illegittima perché il governo non ha ricevuto neppure una legge delega dal Parlamento che gli conferisca i poteri necessari per incidere su diritti costituzionalmente garantiti. Lo sta facendo appellandosi al decreto legislativo 1 del 2018 che però si occupa dell’organizzazione materiale e logistica per fare fronte a emergenze calamitose, come il terremoto e non conferisce in nessun modo allo Stato poteri pieni sui cittadini”.

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Per Dialuce, quindi, lo Stato per ragioni di sicurezza e di salute pubblica potrebbe solo limitare la libertà di circolazione ma non certo comprimerla del tutto: infatti, alla luce della sentenza nr. 68 del 1964 della Corte Costituzionale, “la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi ma mai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare“.

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