Green pass: dopo il parere del Garante della privacy sulla possibilità di chiedere o meno il documento di identità agli utenti da parte dei gestori, il Viminale lancia la circolare: il documento può essere richiesto ma non è un passaggio obbligatorio. In caso di falso certificato la sanzione sarà solo a carico dell’utente e non dell’esercizio commerciale. Palazzo Chigi spinge per intensificare i controlli delle forze dell’ordine.
Il Viminale ha chiarito, dopo diverse lamentele dei ristoratori e i dubbi dei cittadini, le linee guida per il green pass. La circolare è stata firmata dalla ministra Lamorgese e dal prefetto Frattasi. Una decisione che arriva dopo le diverse consultazioni con il ministero dell’Interno e con il ministero della Salute. Molti gestori avevano protestato perché costretti, a detta di molti, ad effettuare i controlli e a diventare così responsabili in primo piano di eventuali violazioni commesse dai cittadini.
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L’estensione del green pass è entrata in vigore dal 6 agosto – il certificato è disponibile anche per chi ha ricevuto anche solo la prima dose, nel caso di guarigione dal virus o per chi abbia effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti. Il certificato è obbligatorio per ogni tipo di attività di ristorazione al chiuso, ma anche per eventi e competizioni sportive, sagre, fiere, concerti, musei, mostre e convegni. Ma anche sale da gioco, sale bingo , piscine e attività al chiuso.
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Le polemiche si erano sviluppate negli ultimi giorni sull’obbligatorietà di esibire e controlla il documento di identità degli utenti. Su questo punto il Viminale spiega che “non ricorre indefettibilmente” ma è “a richiesta dei verificatori”, ovvero i “pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni”. Seppur non sussiste l’obbligo per i gestori di richiedere il documento di identità, allo stesso tempo, questi ultimi saranno necessariamente invitati a controllare i documenti nel caso di “incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella stessa certificazione”. Il Garante della privacy conferma la possibilità da parte dei gestori di verificare il documento di riconoscimento degli utenti, in modo conforme al Dpcm del 17 giugno 2021. I gestori non dovranno pagare alcuna sanzione nel caso di contraffazione del certificato verde da parte degli utenti – ma la sanzione sarà pienamente a carico del trasgressore. Per quanto riguarda i grandi eventi e gli stadi, a operare come controllori saranno gli steward, come spiega il Corriere della sera, iscritti negli appositi elenchi dei questori. I gestori avranno disposizione l’app gratuita VerificaC19 per verificare i green pass degli utenti.
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